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Ordinanza — n. 25893/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on attempted private violence, upholding conviction for intimidation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25893/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Adorno Diego inadmissible and dismissed all four grounds for review. The court ruled that the first and third arguments regarding the elements of attempted private violence were legally unfounded because the appellate court correctly identified the defendant's intimidating expressions as sufficient to compromise the victim's freedom of action without requiring actual physical restraint. Furthermore, the court noted that only two specific individuals were present in the apartment, limiting the scope of the alleged privacy violation compared to the defendant's broader claims. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 615 c.p.; Art. 615-bis c.p.: The crime of attempted private violence requires conduct aimed at rendering the exercise of rights difficult or compromising the victim's freedom of action, which is satisfied by intimidating expressions alone without necessitating physical restriction of liberty.

Parole chiave

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attempted private violence freedom of action intimidation threshold privacy intrusion Cassation inadmissibility testimonianza della vittima sufficienza della testimonianza corresponsabilità della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 615 c.p.
Art. 615-bis c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 1053 del 06/10/2021, Cinefra
Sez. 5, n. 40485 del 01/07/2019, P.
è cioè necessario che la violenza o la minaccia siano finalizzate alla perdita o, comunque, alla compressione della libertà di azione o della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo (Sez. 5, n. 40485 del 01/07/2019, P., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADORNO DIEGO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 02/12/1986 avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Adorno Diego ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di violenza privata tentata - è inammissibile in quanto volto ad ottenere una differente ricostruzione fattuale e degli elementi probatori, non consentita in sede di legittimità, atteso che la Corte di appello ha correttamente motivato sul punto alla luce del compendio probatorio, puntualmente esaminato, da cui è emerso come vi sia stato, da parte dell'attuale ricorrente, con espressioni irridenti e di minaccia, un tentativo di significativa connpromissione della libertà di azione e della capacità di autodeterminazione della persona offesa, potenzialmente idonea ad incutere timore, la cui consumazione non esige, naturalmente, una restrizione della libertà personale della vittima e prescinde dalla condotta successivamente tenuta da quest'ultima; ed invero, integra il delitto di violenza privata la condotta preordinata a rendere anche solo disagevole una lecita modalità di esplicazione del diritto della persona offesa (sez.5, n. 1053 del 06/10/2021,Cinefra, Rv. 282467);

Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole dell'erronea applicazione della legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione degli elementi probatori, omettendo di fornire risposta alle censure mosse con l'atto di appello - è manifestamente infondato in quanto assume un vizio di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, senza indicare, inoltre, quali sarebbero gli elementi probatori non valutati; Considerato che il terzo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato - è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la costante giurisprudenza di legittimità atteso che il delitto di violenza privata annovera un "quid pluris" rispetto al reato di minaccia;

è cioè necessario che la violenza o la minaccia siano finalizzate alla perdita o, comunque, alla compressione della libertà di azione o della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo (Sez. 5, n. 40485 del 01/07/2019, P., Rv. 277748), come quivi avvenuto; considerato peraltro il fatto che, nel caso concreto, solo uno degli appartamenti della Torre era occupato da "due tedeschi" (v. pag. 3 sentenza impugnata), gli unici che in linea teorica avrebbero potuto lamentare un'indebita intrusione nella sfera di riservatezza; Rilevato che il quarto motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena - è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da idonea motivazione sul punto, avendo la Corte evidenziato come la pena, estremamente contenuta, sia congrua, stante le circostanze e le modalità dell'azione nonché l'assenza di elementi positivamente valorizzabili per procedere ad ulteriore mitigazione;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 Il Consi b