Cassation appeal dismissed as late; appeal period expired due to trial absence and holiday adjustments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline. The appellant, Antonella Bardi, was convicted of fraudulent bankruptcy, and the appeal period expired on October 30, 2024, due to a 45-day limit extended by her absence in first instance and holiday adjustments. The court ruled that the appeal, submitted on November 5, 2024, was untimely and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585 comma 1 bis cod. proc. pen.; Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if filed after the expiration of the appeal period, which is calculated from the date of the first-instance judgment and adjusted for holidays and the defendant's absence in trial.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARDI ANTONELLA nato a PISTOIA il 12/05/1962 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Antonella Bardi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 23 maggio 2024, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale la ricorrente era stata ritenuta responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; Ritenuto che il ricorso sia da considerarsi tardivo, in quanto: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 23 maggio 2024, con scadenza termine assegnato dal giudice il 21 agosto 2024 (90 giorni, cadenti in periodo feriale); - il termine per l'impugnazione (pari a giorni quarantacinque), tenuto conto della sospensione feriale e del rito cartolare, spirava alla data del 30 ottobre 2024 (45 giorni decorrenti dalla data del 1 settembre 2024, scadenti ordinariamente il 15 ottobre 2024, a cui devono essere aggiunti gg. 15, in quanto imputata giudicata in assenza in primo grado, ex art. 585 comma 1 bis cod. proc. pen.); - il ricorso per cassazione è stato presentato soltanto il 5 novembre 2024;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 Il Consirp estensore Il Presidente