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Ordinanza — n. 25883/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-manifest error in legal qualification of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25883/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Andrea Rizzo inadmissible without formalities. Rizzo challenged the lower court's sentencing for fraudulent bankruptcy and failure to file financial statements, arguing an erroneous legal qualification of the facts. The court rejected these claims because the alleged errors were not manifest and did not appear evident from the contested charges or the judgment's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals based on erroneous legal qualification are admissible only for manifest errors, excluding general disputes over factual assessment or non-obvious legal interpretations.

Parole chiave

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manifest error legal qualification cassation appeal inadmissible appeal fraudulent bankruptcy procedural law Corte di Cassazione bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 444, comma 2, cod. proc. pen.
In particolare, la sentenza Cari ha precisato che la verifica dell'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez.
art. 444 cod. proc. pen
In particolare, la sentenza Cari ha precisato che la verifica dell'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari
103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv.
Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas Kaddche
Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas Kaddche, Rv.
Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal
279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal, Rv.
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri
275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv.
Sez. 7, Ordinanza n. 39600 del 10/09/2015, Casarin
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO ANDREA nato a COPERTINO il 01/02/1977 avverso la sentenza del 04/02/2024 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Andrea Rizzo ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione Gip - Gup, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la Pubblica Accusa in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e di omesso deposito dei bilanci e delle altre scritture; Considerato che il ricorso proposto dall'imputato, che contesta erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla non corretta qualificazione giuridica del fatto storico, non è consentito in sede di legittimità perché la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842;

Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas Kaddche, Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal, Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619). In particolare, la sentenza Cari ha precisato che la verifica dell'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso. Tale esegesi è in linea con quella prevalente anche prima della riforma Orlando, laddove si era sancito che la qualificazione giuridica, per essere ritenuta erronea, avrebbe dovuto palesarsi come tale ictu oculi rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità di doglianze che presupponessero distonie in fatto e probatorie non immediatamente percepibili in base alla lettura della contestazione (Sez. 7, Ordinanza n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 Il coir e,s