Cassation appeal against plea bargain dismissed as inadmissible due to improper grounds under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the Milan plea bargain inadmissible without formalities. The appellant challenged the sentencing based on Articles 133 and 69 of the Penal Code, arguing violations of law and motivation errors. The court rejected these grounds because the Public Prosecutor and defendant may only appeal plea bargains for specific statutory reasons, such as the defendant's will or legal qualification, which were not invoked here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, correlation of request and sentence, legal qualification, or penalty legality; appeals on other grounds are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAINEZ SANTOS BRYAN ALESSANDRO (CUI 05ZAV04) nato a MILANO il 23/09/2004 avverso la sentenza del 26/02/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; - Rilevato che Bryan Alessandro Lainez Santos ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Milano, con cui l'imputato ha concordato la pena con il pubblico ministero per il reato di cui agli artt. 110, 582, 585 cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e contesta la correttezza della motivazione in relazione agli artt. 133 e 69, cod. pen., è indeducibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; a norma dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., invero, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0