Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being generic and factually unsupported regarding theft aggravation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the sole ground of complaint was generic and factually unfounded. The appellant argued the lower court erred in finding an aggravating circumstance of theft, but the court noted this merely restated grievances already rejected on proper legal grounds. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 625, n. 7, cod. pen.: An appeal alleging manifest illogicality of reasoning is inadmissible if it is generic and factually unsupported, resolving instead into mere complaints regarding facts already adequately examined and dismissed by the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC RITA (CUI 017YL2F) nato a SANSEPOLCRO il 28/08/1959 avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; - Rilevato che Rita Hudorovich ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno, con cui l'imputata è stata ritenuta responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, nn. 2 e 7, 61, n.2 cod. pen., e 55, comma 9, d. Igs. 21 novembre 2007, n. 231 e condannata alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui la ricorrente denunzia la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del furto, di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, è generico ed è manifestamente infondato, non emergendo l'asserito vizio di motivazione; il motivo si risolve, invece, in mere doglianze in punto di fatto riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con i quali concretamente l'atto di impugnazione non si misura (si veda, in particolare, pag. 4 del provvedimento impugnato: non rileva che le cose lasciate incustodite nell'abitacolo non costituiscano dotazioni del mezzo).
E sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che, in tema di furto, ai fini della sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, la necessità dell'esposizione deve essere intesa non in senso assoluto, come impossibilità della custodia da parte del titolare del bene, bensì relativo, deve essere in altre parole rapportata alle particolari circostanze che possono indurre il soggetto a lasciare le proprie cose incustodite (cfr. Sez. 5, n. 5226 del 19/11/2013, dep. 2014, Maffei, Rv. 258716; Sez. 4, n. 21262 del 26/03/2015, Maccio, Rv. 263891); - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec