Criminal appeal dismissed for inadmissibility as generic mitigating circumstances claim is not a valid ground for cassation review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground challenged the lower court's failure to recognize generic mitigating circumstances. The appellant argued this reasoning was illogical, but the Court held that such claims are not admissible in cassation proceedings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 4 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The claim that the first instance court omitted to recognize generic mitigating circumstances is inadmissible in cassation, as the supreme court only reviews evident illogicality or contradiction in the reasoning, not the mere absence of consideration for all favorable elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACICI RICCARDO nato a LIVORNO il 24/05/1961 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Riccardo Cacici ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui si denunzia la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento della sussistenza delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata, a riguardo ai precedenti penali, anche specifici) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02 luglio