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Ordinanza — n. 25873/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for theft, rejecting arguments on motive and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25873/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for multiple thefts. The appellant argued the trial court's reasoning on motive was vague and failed to apply generic mitigating circumstances, but the court found the first argument lacked substantive confrontation with the judgment's detailed arguments. Regarding the second argument, the court ruled that appellate review does not require the trial judge to consider every favorable element, only those deemed decisive, rendering the complaint unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 600, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely lambics indeterminacy without confronting the judgment's arguments, and complaints regarding the non-application of generic mitigating circumstances are not permitted in the appellate stage.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic mitigating circumstances theft conviction relationem reasoning appellate review standards altri capi d'accusa tentata truffa azione civile

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
248244); - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Art. 600, comma 1, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERRAZI MOULAY AHMAD ANDREA nato a GALATINA il 07/06/2003 avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; - Rilevato che Andrea Errazi Moulay Ahmad ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce, di condanna per plurimi fatti di furto consumato e tentato; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui l'innputato contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, lambisce l'indeterminatezza e non si confronta con le circostanziate argomentazioni della sentenza impugnata.

Invero, nel caso di specie, la Corte, pur motivando essenzialmente per relationem, ha congruamente confermato anche l'affermazione di reità per il capo 9) dell'imputazione, precipuamente sulla scorta dell'insondato - da parte della difesa - riconoscimento fotografico certo, operato dalla teste Misciali; - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos