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Ordinanza — n. 25871/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25871/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25871/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLEVE BIAGIO nato a GAGLIANO DEL CAPO il 28/12/1991 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Biagio Bleve ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto in abitazione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in odirne all'eccessività del trattamento sanzionatorio - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata, che ha dato conto della ritenuta equità del trattamento sanzionatorio sulla base della particolare gravità del reato nonché sui precedenti dell'imputato e sul comportamento da questo tenuto successivamente al fatto);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25871/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata, che ha dato conto della ritenuta equità del trattamento sanzionatorio sulla base della particolare gravità del reato nonché sui precedenti dell'imputato e sul comportamento da questo tenuto successivamente al fatto);

Parole chiave

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tentato furto luogo del reato indagine per furto violazione di domicilio furto aggravato furto di lieve entità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLEVE BIAGIO nato a GAGLIANO DEL CAPO il 28/12/1991 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Biagio Bleve ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto in abitazione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in odirne all'eccessività del trattamento sanzionatorio - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata, che ha dato conto della ritenuta equità del trattamento sanzionatorio sulla base della particolare gravità del reato nonché sui precedenti dell'imputato e sul comportamento da questo tenuto successivamente al fatto);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02 lugl