Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court's findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Anzalone's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Anzalone challenged the second-instance judgment confirming his conviction for aggravated theft and attempted theft, arguing violations of law and evidentiary errors. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without providing new, specific reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must contain specific arguments; mere repetition of lower court's reasoning renders them inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANZALONE GIOVANNI nato a MESSINA il 19/02/1988 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Giovanni Anzalone ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale egli era stato ritenuto responsabile dei delitti di furto aggravato e tentato furto aggravato; Considerato che tutti e quattro i motivi di ricorso, con cui si denunzia la violazione della legge nonché il vizio motivazionale in ordine alla valutazione degli elementi probatori a carico dell'imputato, l'omessa riqualificazione del delitto di cui al capo 8) nella meno grave fattispecie di danneggiamento ed il mancato riconoscimento della sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono indeducibili in sede di legittimità, in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendo gli stessi considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); del resto, la decisione impugnata ha fatto buon governo delle prove raccolte, e dato conto del contenuto circostanziato della deposizione del teste di polizia giudiziaria Magaluso; della riconducibilità dell'azione illecita di cui a capo 8) ad un tentativo di furto, al pari delle altre condotte consumate in sequenza cronologica ed animate da medesima finalità; e dell'impossibilità di riconoscere la condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., in considerazione dell'intensità del dolo e della proclività a delinquere del reo;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; p. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02