Italian Court dismisses appeal against aggravated attempted theft conviction due to lack of new grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Rodica Durach and Gheorghita Zanfir inadmissible regarding their conviction for aggravated attempted theft. The appellants argued that the crime lacked particular gravity under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found this argument merely a repetition of points already rejected at the appellate level. Consequently, the court upheld the lower court's decision to deny the non-prosecution cause because the cumulative criteria for reduced culpability were not met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Appeals based on the particular gravity of the offense are inadmissible if they merely repeat arguments already rejected at the appellate level or if the statutory criteria for non-prosecution are not cumulatively satisfied.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DURACH RODICA (CUI 06RKCCZ) nate il 15/12/1995 ZANFIR GHEORGHITA (CUI 039X4V9) nate il 16/05/1997 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Rodica Durach e Gheorghita Zanfir ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale erano state ritenute responsabili del delitto di tentato furto aggravato in concorso; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui si denunzia l'inosservanza della legge penale nonché il vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento della sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); inoltre, esso si rivela pure manifestamente infondato, dal momento che è ius receptum che i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod.pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, e alternativi quanto al diniego (sez. 5, n. 16537 del 11/01/2023, dep. il 18/04/2023, Leveque, non massimata), nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi [ed invero, secondo il tenore letterale dell'art. 131-bis cod.pen. nella parte del primo comma, qui rilevante, la punibilità è esclusa quando per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità (Sez. 3 n. 893 del 28/06/2017, Rv. 272249;
Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678; Sez. 7, Ord.n. 10481 de/ 19/01/2022, Rv. 283044)]. Che, pertanto, assolutamente ineccepibile si palesa la negazione della causa di non punibilità avuto riguardo alla professionalità delle modalità del "borseggio"; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il