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Ordinanza — n. 25867/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against appeal rejection for lack of specificity in criminal procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25867/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the payment of court costs and a fine. The appellant argued for a generic review of the appellate court's rejection, but the court held that specific grounds are required to avoid inadmissibility under Articles 581 and 591 of the Code of Criminal Procedure. The decision relied on established jurisprudence requiring a direct confrontation between the appeal's censure and the specific reasons for the first-instance conviction, which were based on surveillance footage and police testimony.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 c.p.p.; The specificity of appeal grounds is assessed by comparing the detailed censure with the consistency of the challenged decision's arguments, rejecting generic appeals that fail to address the specific reasons for the lower court's ruling.

Parole chiave

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criminal appeal specificity inadmissibility grounds Code of Criminal Procedure generic appeal rejection procedural requirements diritto di ottenere una decisione abbandono del procedimento per truffa censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 37737 del 18/06/2014
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: N'GOM BOUBACAR nato il 04/02/1972 avverso l'ordinanza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che N'Gom Boubacar ricorre avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Bologna che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta avverso la sentenza di primo grado con cui il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale nonché il vizio di motivazione in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, è manifestamente infondato in quanto, secondo giurisprudenza consolidata (ex multis, Sez. 3, n. 37737 del 18/06/2014, Bacci, Rv. 259907 - 01) il tasso di specificità necessario per l'atto di appello, che esclude l'inammissibilità ex artt. 581 e 591 cod. proc. pen., va valutato raffrontando le specifiche censure articolate nell'impugnazione con la consistenza delle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato; l'atto di gravame aveva totalmente omesso di confrontarsi con le ragioni della condanna, precipuamente fondate sull'esame dei filmati della sorveglianza che hanno ripreso in modo chiaro la dinamica dei fatti e sul riconoscimento certo del prevenuto, attestato dalla deposizione del testimone di polizia giudiziaria;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02 lug