Ordinanza — n. 25866/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REXHVELAJ ARDIT nato il 27/06/1991 avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Rexhvelaj Ardit ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la pronunzia di primo grado; Considerato che l'unico motivo del ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità - è inammissibile in quanto genericamente volto ad ottenere una non consentita rivalutazione degli elementi probatori ed in quanto omette di individuare specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dalla Corte di appello, la quale, invece, ha congruamente dato conto del corposo quadro probatorio, da cui emerge chiaramente che l'imputato ha fatto uso di un documento contraffatto idoneo ad ingannare la fede pubblica, ovvero dotato di un proprio contenuto giuridico e probatorio, sia intrinseco, ai fini della dimostrazione di quanto certificato, sia estrinseco, avendo potenziale rilievo autorizzatorio; tanto è stato confermato dalla relazione tecnica degli accertamenti effettuati e dall'esame dei testi escussi, che hanno delineato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato (si vedano, in particolare, pagg. 3 e ss. del provvedimento impugnato);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 25866/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 3 e ss. del provvedimento impugnato);
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REXHVELAJ ARDIT nato il 27/06/1991 avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Rexhvelaj Ardit ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la pronunzia di primo grado; Considerato che l'unico motivo del ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità - è inammissibile in quanto genericamente volto ad ottenere una non consentita rivalutazione degli elementi probatori ed in quanto omette di individuare specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dalla Corte di appello, la quale, invece, ha congruamente dato conto del corposo quadro probatorio, da cui emerge chiaramente che l'imputato ha fatto uso di un documento contraffatto idoneo ad ingannare la fede pubblica, ovvero dotato di un proprio contenuto giuridico e probatorio, sia intrinseco, ai fini della dimostrazione di quanto certificato, sia estrinseco, avendo potenziale rilievo autorizzatorio; tanto è stato confermato dalla relazione tecnica degli accertamenti effettuati e dall'esame dei testi escussi, che hanno delineato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato (si vedano, in particolare, pagg. 3 e ss. del provvedimento impugnato);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 Il Consig