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Ordinanza — n. 25862/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for defamation and illegal possession of weapons due to lack of particular minor offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25862/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Sorce's appeal inadmissible, upholding the Second Instance Court's conviction for defamation and illegal possession of weapons. Sorce argued for the exclusion of criminal liability due to the particular minor nature of the offense and requested generic mitigating circumstances, but the appellate court had already addressed these points with adequate reasoning. The Supreme Court rejected these claims, noting that the lower court correctly excluded the particular minor offense based on the habitual nature of the conduct evidenced by prior convictions, and found no logical flaws in the denial of mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 495 cod. pen.; Art. 4 L. n. 110 del 2025; Art. 131-bis cod. pen.: The appeal against a conviction for defamation and illegal possession of weapons is inadmissible when the lower court adequately motivates the exclusion of the particular minor offense based on cumulative criteria, and when the denial of generic mitigating circumstances is supported by relevant factual reasoning without logical contradictions.

Parole chiave

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particular minor offense exclusion habitual conduct assessment defamation criminal liability illegal possession of weapons inadmissible appeal grounds generic mitigating circumstances prior convictions relevance porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 495 cod. pen.
Art. 4 L. n. 110 del 2025
pen., art. 4 L. n. 110 del 2025, art.
Art. 75, comma 1, D.Igs. n. 159 del 2011
110 del 2025, art. 75, comma 1, D.Igs.
Art. 131-bis cod. pen.
artt. 495 cod. pen
art. 131-bis cod.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 16537 del 11/01/2023, Leveque
Sez. 3 n. 893 del 28/06/2017
nella parte del primo comma, qui rilevante, la punibilità è esclusa quando per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità (Sez. 3 n. 893 del 28/06/2017, Rv.
Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018
Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Rv.
Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018
274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Rv.
Sez. 7, Ord.n. 10481 de/ 19/01/2022
273678; Sez. 7, Ord.n. 10481 de/ 19/01/2022, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORCE GIUSEPPE nato a CANICATTI' il 12/08/1987 avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Giuseppe Sorce ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di cui agli artt. 495 cod. pen., art. 4 L. n. 110 del 2025, art. 75, comma 1, D.Igs. n. 159 del 2011, Considerato che il primo motivo di ricorso — che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto - è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata si è espressa con adeguata motivazione in ordine all'esclusione della particolare tenuità del fatto; i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod.pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, e alternativi quanto al diniego (sez. 5, n. 16537 del 11/01/2023, dep. il 18/04/2023, Leveque, non massimata), nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi [ed invero, secondo il tenore letterale dell'art. 131-bis cod.pen. nella parte del primo comma, qui rilevante, la punibilità è esclusa quando per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità (Sez. 3 n. 893 del 28/06/2017, Rv. 272249;

Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678; Sez. 7, Ord.n. 10481 de/ 19/01/2022, Rv. 283044)]; nel caso di specie il giudice di appello ha ritenuto di escludere la particolare tenuità dell'offesa in ragione della abitualità della condotta, avuto riguardo a due pregresse condanne per il reato di porto d'armi, con cui il ricorso non si è confrontato (pag.2); Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato, in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02 luglio 2025 Il consigli g'és"-te- nsore Il Pr