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Ordinanza — n. 25861/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against fraud conviction for generic lack of motivation and improper notice issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25861/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Gino Sammarco inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The court found the first ground regarding improper notice of the appeal citation to be baseless, as the document was sent to the official defender before the current lawyer was appointed. The second ground was rejected as generic and inadmissible in a legality review because it merely repeated facts already discussed and dismissed by the appellate court without new legal arguments. Consequently, the conviction for fraudulent bankruptcy was upheld, and the appeal was dismissed due to procedural defects in the arguments raised.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a specific connection to the contested decision, or if procedural defects like notice timing are demonstrably false based on the case file.

Parole chiave

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fraudulent bankruptcy conviction inadmissible appeal grounds generic legal argument notice of citation timing defender appointment sequence legality review limits court costs and fines bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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sez. U n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263600
sez. U n. 8 del 06/07/1990, Scarpa, Rv. 185438
263600; sez. U n. 8 del 06/07/1990, Scarpa, Rv. 185438; in tema di procedimenti in camera di consiglio, v.
sez. U n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246909
sez. U n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246909); che, come riconosciuto dallo stesso difensore oggi istante, la sua nomina è intervenuta il 3 settembre 2024, dopo la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al precedente difensore di ufficio; P.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMMARCO GINO nato a NAPOLI il 08/03/1946 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Gino Sammarco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta; Considerato che il primo motivo di ricorso - che denunzia l'omessa notifica del decreto di citazione in appello al difensore di fiducia - è manifestamente infondato e palesemente smentito dagli atti processuali in quanto il decreto di citazione è stato regolarmente notificato al difensore d'ufficio, Avv.

Di Giorgi, in data 29.08.2024 e dunque in data anteriore alla nomina del difensore di fiducia. Rilevato che il secondo motivo di ricorso -che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità - è generico e non consentito in sede di legittimità, perché versato in fatto e fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate, con inferenze appropriate, dal giudice del gravame che ha accolto le doglianze della pubblica accusa, con particolare riferimento all'attribuibilità, a Sammarco, Presidente del consiglio di amministrazione, della disponibilità dei conti correnti societari e del potere esclusivo di operarvi (pag.2: "Sammarco restava l'unico in grado di operare sui conti"), e dell'inesistenza di qualsiasi riscontro contabile della destinazione degli indebiti prelevamenti; in uno alla condizione di irreperibilità del soggetto, che si è sottratto al confronto con la curatela del fallimento; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen. deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Osservato che nulla aggiunge la memoria difensiva del 16 giugno 2025, trasmessa dal legale fiduciario del ricorrente, dal momento che deve valere il radicato principio di diritto secondo il quale l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere effettuato al difensore dell'imputato che rivestiva tale qualità all'atto di fissazione dell'udienza e non anche all'avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria (sez.

U n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263600; sez. U n. 8 del 06/07/1990, Scarpa, Rv. 185438; in tema di procedimenti in camera di consiglio, v. sez. U n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246909); che, come riconosciuto dallo stesso difensore oggi istante, la sua nomina è intervenuta il 3 settembre 2024, dopo la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al precedente difensore di ufficio; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 02 luglio 2025 Il consiglier, estensore