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Ordinanza — n. 25857/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds already granted in first instance and imposes fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25857/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Ciro Zevolo inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. Zevolo argued that the first-instance judgment suffered a motivational defect regarding Article 62-bis of the Penal Code, but the court noted these circumstances had already been granted in the lower court. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible because the contested grounds were no longer relevant, imposing a penalty for the high degree of fault demonstrated by filing the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible when the grounds contested were already granted in the first instance, rendering the appeal devoid of merit.

Parole chiave

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inadmissible appeal already granted grounds Article 62 bis procedural costs Cassa delle ammende violazione dei doveri professionali violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro reati contro la salute pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
Letto il ricorso di Ciro Zevolo; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 62 bis cod.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 62 bis cod. pen
Letto il ricorso di Ciro Zevolo; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 62 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZEVOLO CIRO nato a NAPOLI il 21/02/1979 avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ciro Zevolo; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 62 bis cod. pen., è inammissibile poiché le circostanze sono già state concesse in primo grado; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso l'elevato grado di colpa dimostrato con la proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il Co igliere