Italian Court dismisses appeal against sentencing for aggravated insult due to lack of motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Vincenzo Curci's appeal inadmissible regarding the sentencing for aggravated insult. The lower court had reduced the sentence based on unchallenged evidence of the victim's suffering and the defendant's substance abuse. The court rejected the claim of insufficient reasoning, noting the factual findings were logically sound and supported by the investigation record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; An appeal challenging a sentence reduction on grounds of insufficient motivation is inadmissible when the lower court's reasoning is logically sound and consistent with the established facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURCI VINCENZO nato a CERIGNOLA il 02/01/1968 avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della decisione impugnata, rideterminava la pena irrogata a Vincenzo Curci, per i reati di cui ai capi A e B, in un anno e sei mesi di reclusione. Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in un'unica doglianza, relativa al reato di cui al capo B, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, sotto il profilo dosimetrico, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Bari, nel rispetto delle regole della logica, in conformità delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01).
Ritenuto che il compendio probatorio, tenuto conto degli accertamenti investigativi nel corso delle indagini preliminari risultavano univocamente orientati contro Vincenzo Curci, non lasciando residuare dubbi sulla configurazione del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, così come contestato all'imputato al capo B. Ritenuto che la fattispecie ascritta all'imputato al capo B, ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, risulta dimostrata dal fatto che il coniuge del ricorrente aveva subito numerosi insulti, che le venivano indirizzati mediante apparecchi telefonici, consistenti in frasi di contenuto pesantemente aggressivo e ingiurioso e traevano origine dal comportamento risentito dell'imputato che tra, l'altro, era un soggetto dipendente dall'uso di sostanze stupefacenti e aveva manifestato tale atteggiamento anche con il danneggiamento di numerosi arredi dell'abitazione comune.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Vincenzo Curci deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis