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Ordinanza — n. 25854/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for arson due to lack of motivation and unchallenged evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25854/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Desmond Osayande's appeal inadmissible, confirming the lower court's rejection of his claim regarding the crime's configuration. Osayande argued the first-instance judgment lacked sufficient motivation, yet the evidence, including witness testimony identifying him as an instigator, remained unchallenged. The court ruled that since the appellate court already examined the sentencing aspects and the evidence was conclusive, the appeal failed to meet the threshold for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal against a judgment of conviction is inadmissible if it merely requests a re-examination of the sentencing without challenging the factual findings or the legal qualification of the crime, provided the lower court's reasoning is not vitiated by a lack of motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of motivation arson conviction sentencing review unsubstantiated claim violazione dell'ordine pubblico violazioni dei diritti umani disobbedienza alla decisione dell'autorità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
Art. 419 cod. pen.
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bari confermava la decisione impugnata, con la quale Desmond Osayande era stato condannato alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 419 cod.
art. 419 cod. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bari confermava la decisione impugnata, con la quale Desmond Osayande era stato condannato alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 419 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSAYANDE DESMOND nato il 19/04/1979 avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bari confermava la decisione impugnata, con la quale Desmond Osayande era stato condannato alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 419 cod. pen., commesso a Foggia, nella Frazione di Borgo Mezzanotte, il 27 ottobre 2016. Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in un'unica doglianza, relativa alla configurazione del reato, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, sotto il profilo dosimetrico, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Bari, nel rispetto delle regole della logica, in conformità delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01).

Ritenuto che il compendio probatorio, tenuto conto delle deposizioni dei soggetti che avevano assistito all'attività di devastazione controversa, risultavano univocamente orientati contro Desmond Osayande, non lasciando residuare dubbi sulla configurazione del reato di cui all'art. 419 cod. pen., così come contestato all'imputato. Ritenuto che il teste Umberto Carofiglio, come evidenziato a pagina 5 della decisione censurata, identificava Desmond Osayande come uno dei soggetti intenti a raccogliere le pietre dal piazzale del centro di accoglienza dove erano ospitati, necessarie per la commissione del reato contestato, confermando tali dichiarazioni nelle varie occasioni in cui veniva esaminato e precisando, ulteriormente, di avere notato il ricorrente «intento a lanciare pietre e ad aizzare anche gli altri ospiti ad inveire contro la struttura [...]».

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Desnnond Osayande deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis