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Ordinanza — n. 25852/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25852/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25852/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROPPO ANNA MARIA nato a MESAGNE il 06/06/1998 avverso l'ordinanza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui la Corte di appello di Lecce, pronunciandosi quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da Anna Maria Roppo, finalizzata a ottenere la rideterminazione della pena di due anni, otto mesi di reclusione e 1.200,00 euro di multa, che gli era stata irrogata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi con la sentenza irrevocabile deliberata il 28 novembre 2011. Ritenuto che con l'incidente di esecuzione oggetto di vaglio la ricorrente riproponeva quanto aveva già dedotto nel giudizio di cognizione, relativamente all'illegalità del trattamento sanzionatorio che gli era stato irrogato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi, che veniva escluso nel giudizio di merito.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25852/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso di Anna Maria Roppo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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modalità di calcolo dell'ammenda cognizione del ricorso per cassazione adeguamento dell'importo di base motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso di Anna Maria Roppo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROPPO ANNA MARIA nato a MESAGNE il 06/06/1998 avverso l'ordinanza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui la Corte di appello di Lecce, pronunciandosi quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da Anna Maria Roppo, finalizzata a ottenere la rideterminazione della pena di due anni, otto mesi di reclusione e 1.200,00 euro di multa, che gli era stata irrogata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi con la sentenza irrevocabile deliberata il 28 novembre 2011. Ritenuto che con l'incidente di esecuzione oggetto di vaglio la ricorrente riproponeva quanto aveva già dedotto nel giudizio di cognizione, relativamente all'illegalità del trattamento sanzionatorio che gli era stato irrogato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi, che veniva escluso nel giudizio di merito.

Ritenuto che dalla sentenza presupposta emergeva che il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi non aveva specificato che la pena base era corrispondente al limite edittale previsto dalla fattispecie oggetto di contestazione, con la conseguenza che non vi sono elementi per sostenere l'assenza di una specifica motivazione in ordine al discostamento dalla misura edittale vigente all'epoca del fatto di reato. Ritenuto che avverso la sentenza di merito era stato proposto appello e che, tra i motivi di impugnazione, vi era anche quello relativo all'individuazione della pena base per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, reputata congrua rispetto al ruolo svolto dalla ricorrente della vicenda criminosa in esame, anche alla luce del fatto che alla stessa erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche.

Per queste ragioni, il ricorso di Anna Maria Roppo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis