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Ordinanza — n. 25847/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity regarding sentencing under Art. 444 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25847/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Hosni Ridha's appeal against the preliminary judge's sentencing decision inadmissible. The preliminary judge correctly applied Article 444 of the Code of Criminal Procedure to impose a sentence based on the parties' requests, finding the evidence sufficient and the reasoning adequate. The Court rejected the appeal as manifestly unfounded due to the lack of specific grounds challenging the judge's assessment of the sentencing parameters.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In proceedings for the application of the penalty upon the parties' request, the preliminary judge must verify the accuracy of legal aspects and the proportionality of the requested penalty; appeals lacking specific grounds challenging these assessments are inadmissible.

Parole chiave

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application of penalty parties' request inadmissible appeal proportionality of sentence specificity of grounds condono delle spese procedurali remissione della pena modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Imperia applicava, ex art. 444 cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 444 cod. proc. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Imperia applicava, ex art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, Messina, Rv. 212438
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOSNI RIDHA nato il 29/09/1980 avverso la sentenza del 03/07/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di IMPERIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Imperia applicava, ex art. 444 cod. proc. pen., a Ridha Hosni la pena di tre anni, quattro mesi reclusione e 180.000,00 euro di multa, per i reati di cui ai capi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9, oggetto di contestazione. Ritenuto che, nelle ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.

Ritenuto che, tenuto conto di questi parametri, le doglianze proposte appaiono prive di specificità e manifestamente infondate, in ragione del fatto che il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Imperia, oltre a qualificare correttamente i fatti di reato contestati a Ridha Hosni, si soffermava in termini congrui sull'univocità del compendio probatorio che era stato acquisito nei suoi confronti, richiamando le fonti di prova acquisite nei confronti dell'imputato. Ritenuto che il percorso argomentativo seguito dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Imperia, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art.444 cod. proc. pen., risulta pienamente adeguato ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez.

U, n. 3 del 25/11/1998, Messina, Rv. 212438 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Ridha Hosni deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3