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Ordinanza — n. 25846/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as it improperly re-evaluates merits of early release criteria already decided by lower tribunal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25846/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Davide Alberto Siboldi inadmissible against the Genoa Supervision Tribunal's order denying early release. Siboldi argued for a new assessment of his conduct, but the Court found his single ground of defense failed to identify specific aspects for review. The Court ruled that the lower tribunal correctly evaluated the information, noting Siboldi admitted to a fact underlying the rejection and did not contest his disciplinary infraction's relevance to his rehabilitation path.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: An appeal against a supervision tribunal order denying early release is inadmissible if it does not point to specific errors but merely seeks a new evaluation of the merits already correctly assessed by the lower court.

Parole chiave

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early release appeal inadmissible appeal supervision tribunal rehabilitation path disciplinary infraction revoca della sospensione condizionale sanzione disciplinare remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Per queste ragioni, il ricorso di Davide Alberto Siboldi deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 617 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso di Davide Alberto Siboldi deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 17427 del 07/11/2014, De Costanzo
Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, Palamara
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIBOLDI DAVIDE ALBERTO nato a GENOVA il 06/11/1979 avverso l'ordinanza del 05/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui il Tribunale di sorveglianza di Genova rigettava l'istanza di concessione della liberazione anticipata presentata da Davide Alberto Siboldi per la frazione detentiva semestrale compresa tra I'l febbraio 2024 eli. agosto 2024. Ritenuto che il ricorso di Davide Alberto Siboldi, articolato in un'unica censura difensiva, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a critica, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione del merito dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata, che risultano correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Genova.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Genova valutava correttamente il compendio informativo, evidenziando che il ricorrente aveva ammesso uno dei fatti posti affondamento del respingimento, non contestando il suo comportamento del 12 giugno 2024, rispetto al quale non contestava la rilevanza dell'infrazione disciplinare rispetto al percorso trattamentale avviato durante l'esecuzione della pena. Ritenuto che il percorso argomentativo del Tribunale di sorveglianza di Genova appare rispettoso dei parametri ermeneutici di questa Corte, secondo cui, in tema di liberazione anticipata, la condotta del condannato deve essere valutata in termini necessariamente unitari, mirando a verificare l'effettiva partecipazione all'opera di rieducazione del condannato (tra le altre, Sez. 1, n. 17427 del 07/11/2014, De Costanzo, Rv. 263428 - 01;

Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, dep. 13/01/2012, Palamara, Rv. 251677 - 01). Per queste ragioni, il ricorso di Davide Alberto Siboldi deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci