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Ordinanza — n. 25844/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming criminal continuity due to non-homogeneous offenses and lack of premeditation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25844/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Marwane El Meatasim inadmissible regarding a request for criminal continuity. The lower court found the alleged offenses were not homogeneous and lacked the premeditation required for continuity, instead classifying them as recidivism or habitual crime. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Criminal continuity requires homogeneous offenses with premeditation, which is absent when distinct acts differ in location, victims, or execution methods, distinguishing it from recidivism or habitual crime.

Parole chiave

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criminal continuity homogeneous offenses premeditation requirement recidivism distinction habitual crime prejudicial order Cassazione appeal doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Udine rigettava la richiesta avanzata da Marwane El Meatasim, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Udine rigettava la richiesta avanzata da Marwane El Meatasim, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro
252950 -01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MEATASIM MARWANE nato il 12/05/2000 avverso l'ordinanza del 17/03/2025 del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Udine rigettava la richiesta avanzata da Marwane El Meatasim, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione, non risultavano omogenee e non erano riconducibili a una preordinazione criminosa, dovendosi, in proposito, evidenziare che «le condotte di reato delle due distinte vicende si differenziano per luogo di commissione persone offese avute di mira modalità concrete di esecuzione, essendo i reati di cui alla sentenza sub 1) stati commessi in concorso con altro soggetto all'esterno di un pubblico locale [...] ed essendo connotati dal travisamento di almeno uno dei correi, essendo i reati di cui alla sentenza sub 2) stati perpetrati con condotta monosoggettiva e ai danni di persona offesa con disabilità incontrati casualmente in zona centrale di Udine».

Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di Marwane El Meatasim, venendo sanzionata da fattispecie differenti, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 -01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Marwane El Meatasim deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis