Cassation court dismisses appeal for arson attempt, ruling general mitigation inapplicable due to high social danger.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Domenico Princi inadmissible, upholding his conviction for arson and a security measure. Princi argued that his conduct constituted simple property damage under Article 424 of the Penal Code, but the court found the fire's diffuse nature created a public danger requiring charges under Article 423. Consequently, the court rejected general mitigating circumstances due to the high social disvalue of the act and ordered the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 423, 424 cod. pen.; The crime of arson requires the creation of a fire danger; if the fire causes no danger or actual damage, it constitutes simple damage, whereas a dangerous fire elevates the offense to a crime against public safety where general mitigation is inappropriate due to high social disvalue.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRINCI DOMENICO nato a MONCALIERI il 03/07/1969 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte di appello di Torino confermava la decisione impugnata, con cui Domenico Princi era stato condannato alla pena di un anno di reclusione, oltre all'applicazione di una misura di sicurezza. Esaminate, altresì, le conclusioni scritte presentate nell'interesse del ricorrente il 26 giugno 2025 dall'avv. Sabrina Panagin, con cui venivano ribadite le ragioni poste a fondamento dell'atto di impugnazione introduttivo del presente procedimento. Ritenuto che, nel caso di specie, si era verificato un tentativo incendio che assumeva connotazioni di diffusività, che non consentivano di configurare l'art.424 cod. pen., invocato dalla difesa di Domenico Princi, in linea con quanto affermato da questa Corte, secondo cui:
«Il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericolo per cui, in questa eventualità o in quella nella quale chi, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un incendio, è configurabile il reato di danneggiamento, mentre se detto pericolo sorge o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità e trovano applicazione, rispettivamente, gli articoli 423 e 424 cod. pen.» (Sez. 2, n. 47415 del 17/10/2014, Giagnosi, Rv. 260832 - 01) Ritenuto, inoltre, che l'elevato disvalore della condotta illecita di Princi non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche e giustificava l'applicazione della misura di sicurezza; attenuanti generiche che, del resto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, non riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato (tra le altre, Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Domenico Princi deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci