Ordinanza — n. 25841/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELENCIUC DANIEL nato il 23/09/1993 avverso l'ordinanza del 18/03/2025 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; t Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Torre Annunziata rigettava la richiesta avanzata da Daniel Melenciuc, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti di reato giudicati dalle sentenze irrevocabili indicate nei punti A, B, C e D del provvedimento impugnato. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione, non risultavano omogenee e non potevano ritenersi, nemmeno astrattamente, a una preordinazione criminosa, rilevante ex artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., dovendosi evidenziare, in linea con il provvedimento impugnato, che dalle motivazioni delle sentenza «non emerge alcun elemento da cui possa desumersi che [...] il prevenuto [•..] nel momento in cui commetteva il primo dei reati di cui si chiede l'applicazione delle continuazione (furto), sapesse se e quando avrebbe commesso quelli successivi (due furti aggravati, una tentata rapina, porto di armi, falsa attestazione a un pubblico ufficiale)».
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 25841/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di Daniel Melenciuc, venendo sanzionata da fattispecie differenti, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 -01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01).
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELENCIUC DANIEL nato il 23/09/1993 avverso l'ordinanza del 18/03/2025 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; t
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Torre Annunziata rigettava la richiesta avanzata da Daniel Melenciuc, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti di reato giudicati dalle sentenze irrevocabili indicate nei punti A, B, C e D del provvedimento impugnato. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione, non risultavano omogenee e non potevano ritenersi, nemmeno astrattamente, a una preordinazione criminosa, rilevante ex artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., dovendosi evidenziare, in linea con il provvedimento impugnato, che dalle motivazioni delle sentenza «non emerge alcun elemento da cui possa desumersi che [...] il prevenuto [•..] nel momento in cui commetteva il primo dei reati di cui si chiede l'applicazione delle continuazione (furto), sapesse se e quando avrebbe commesso quelli successivi (due furti aggravati, una tentata rapina, porto di armi, falsa attestazione a un pubblico ufficiale)».
Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di Daniel Melenciuc, venendo sanzionata da fattispecie differenti, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 -01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Daniel Melenciuc deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec