Italian Court dismisses appeal against deportation order due to lack of evidence for family ties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Rafik Libiaate's appeal inadmissible, upholding the lower court's deportation order. Libiaate argued the original sentence lacked sufficient reasoning, but the Court found no evidence of family ties that would legally prevent his expulsion. Consequently, the appeal was rejected, and Libiaate was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10-bis d.lgs. 26 luglio 1975, n. 354; The Court of Cassazione holds that an appeal against a deportation order is inadmissible if the appellant fails to prove family ties that would legally bar expulsion, as such evidence must be substantiated by concrete facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBIAATE RAFIK (CUI 02B0TB2) nato il 01/01/1987 avverso la sentenza del 03/10/2024 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui il Tribunale di Firenze confermava la decisione impugnata, con cui Rafit Libiaate era stato condannato alla pena di 9.000,00 euro di ammenda, sostituita con l'espulsione dal territorio dello Stato per la durata di cinque anni, per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 26 luglio 1975, n. 354, accertato a Firenze il 24 settembre 2021. Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in un'unica doglianza, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dal Tribunale di Firenze, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01;
Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). Ritenuto che non risultano dimostrate le deduzioni difensive relative alla sussistenza di una situazione familiare dell'imputato ostativa alla sua espulsione, non essendo emerso né allegato alcun elemento utile in tale direzione, in evidente violazione dei principi che governano l'impugnazione del giudizio di legittimità (tra le altre, Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053 - 01; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601 - 01). Ritenuto, per converso, che il Tribunale di Firenze ha correttamente valutato i comportamenti criminosi posti in essere da Rafik Libiaate durante la sua irregolare permanenza sul territorio nazionale, attestati dalle diverse pendenze riscontrate nei suoi confronti, che rendono evidente il suo persistente comportamento antisociale.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Rafik Libiaate deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che si determina in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci