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Ordinanza — n. 25839/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as facts lacked premeditated criminal continuity under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25839/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Michela Lucchesi's appeal inadmissible regarding her request for criminal continuity. The lower court found the alleged offenses were not homogeneous and lacked a unified criminal project, instead reflecting habitual delinquency and professional crime. Consequently, the court ruled that these distinct facts do not satisfy the legal requirements for continuity under the relevant penal and procedural codes.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: The repetition of distinct offenses constitutes habitual delinquency or professional crime rather than criminal continuity when they lack a premeditated unitary criminal project.

Parole chiave

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criminal continuity habitual delinquency professional crime premeditated project Italian Penal Code inadmissible appeal unified criminal plan sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il il Tribunale di Vercelli respingeva la richiesta avanzata da Michela Lucchesi, finalizzata a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro
252950 -01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCCHESI MICHELA nato a MAGENTA il 23/01/1987 avverso l'ordinanza del 06/02/2025 del TRIBUNALE di VERCELLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il il Tribunale di Vercelli respingeva la richiesta avanzata da Michela Lucchesi, finalizzata a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti di reato giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del provvedimento impugnato. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione, non risultavano omogenee e non potevano ritenersi, nemmeno astrattamente, a una preordinazione criminosa, rilevante ex artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., dovendosi evidenziare, in linea con il provvedimento impugnato, che «i fatti di cui alle sentenze oggetto del precedente presente incidente di esecuzione non costituiscono l'attuazione di un progetto criminoso unitario, risultando invero espressivi di una abitualità criminosa e di scelte di vita legate alla ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti [...] tali da non consentire un accoglimento integrale opzionale della proposta istanza».

Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di Michela Lucchesi, venendo sanzionata da fattispecie differenti, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 -01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Michela Lucchesi deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis