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Ordinanza — n. 25837/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming criminal continuity for mafia-related extortion acts due to lack of homogeneity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25837/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Domenico Musolino's appeal inadmissible, rejecting his request to recognize criminal continuity under Articles 81 of the Penal Code and 671 of the Code of Criminal Procedure. Musolino argued that his acts formed a continuous criminal enterprise, but the court found the underlying offenses regarding mafia association and aggravated extortion were not homogeneous. Consequently, the court ruled that no specific premeditated criminal plan could be established without further investigation into the organizations' nature and continuity.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: For criminal continuity to apply to multiple offenses linked to mafia organizations, a specific investigation must prove the unity of the deliberative moment and the subject's progressive membership in a single or plural organization.

Parole chiave

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criminal continuity mafia association aggravated extortion homogeneity of offenses premeditated criminal plan Cassazione appeal inadmissible appeal crimine organizzato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 81 cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria rigettava la richiesta avanzata da Domenico Musolino, a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, invocato nell'interesse del condannato, ai sensi degli artt. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSOLINO DOMENICO nato a PORTIGLIOLA il 12/01/1956 avverso l'ordinanza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria rigettava la richiesta avanzata da Domenico Musolino, a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, invocato nell'interesse del condannato, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti di reato giudicati dalle due sentenze irrevocabili presupposte. Ritenuto che i reati di cui si assumeva la continuazione, riguardanti un'associazione mafiosa e un'estorsione aggravata, non risultava omogenee e non potevano ritenersi, nemmeno astrattamente, a una preordinazione criminosa, rilevante ex artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., dovendosi evidenziare, in linea con il provvedimento impugnato, che «il primo episodio estorsivo perpetrato mediante l'imposizione a Tedesco della fittizia assunzione della moglie di Musolino [...] appare scaturito dallo sfruttamento da parte di Musolino della posizione assunta nel consorzio criminale e dalla fama criminale conquistata nel territorio per ottenere vantaggi indebiti per la consorte».

Ritenuto che laddove il vincolo della continuazione sia invocato in relazione a una pluralità di reati, collegati a un'organizzazione mafiosa, come per Musolino, occorre «una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione» (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Domenico Musolino deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis