Italian court dismisses appeal claiming criminal continuity due to lack of premeditated criminal plan.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Raffaele Ierace inadmissible, upholding the lower court's rejection of his request for criminal continuity. The court found that the alleged offenses were not homogeneous and lacked the necessary premeditation required by law, instead characterizing them as an escalating criminal nature culminating in mafia membership. Consequently, the court ruled that mere repetition of crimes does not constitute a premeditated criminal program under the relevant statutory provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: Criminal continuity requires a premeditated criminal plan, which is absent when offenses arise from an escalating criminal nature rather than a unified project.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IERACE RAFFAELE nato a POLISTENA il 09/12/1991 avverso l'ordinanza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria rigettava la richiesta avanzata da Raffaele Ierace, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti di reato giudicati dalle sentenze irrevocabili menzionate nei punti 1-7 del provvedimento impugnato. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione, non risultavano omogenee e non potevano ritenersi, nemmeno astrattamente, a una preordinazione criminosa, rilevante ex artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., dovendosi evidenziare, in linea con il provvedimento impugnato, che dalle decisioni presupposte, poste in essere in un arco temporale particolarmente ampio, appare «chiaro che la seriazione dei reati sia il frutto non certo di una progettazione unitaria, quanto, piuttosto, di un indole criminale e riottosa che si è concretizzata una escalation di delitti, che ad un dato momento è culminata nell'adesione alla cosca mafiosa del Landini Giuseppe [...]».
Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, quand'anche culminata nell'adesione a un'organizzazione mafiosa, come nel caso di Raffaele Ierace, venendo sanzionata da fattispecie del tutto differenti, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 - 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Raffaele Ierace deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec