Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25726/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual or legal argumentation against lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25726/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Mario Amato inadmissible due to the generic nature of his grounds. Amato argued for vices in motivation and failure to evaluate decisive evidence, but the court found these claims lacked specific factual or legal articulation. Consequently, the appeal was rejected, and Amato was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to provide a precise exposition of the reasons in fact or law requiring verification.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic grounds inadmissibility lack of specific argumentation vices of motivation rejection failure to evaluate evidence procedural costs award esame di cassazione censura dell'apprezzamento delle prove cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366-bis c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO MARIO nato a REGGIO CALABRIA il 08/05/1966 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Amato Mario OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e mancata valutazione di una prova decisiva è manifestamente infondato e generico in quanto di fatto privo di articolata censura nei confronti della sentenza impugnata; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/0