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Ordinanza — n. 25724/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere repetition of refuted arguments regarding attempted obstruction of justice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25724/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that institutional activity was already concluded and that he committed a crime by threatening police officers with a hidden pair of scissors. The appellate court had already refuted these claims by establishing that the investigation was ongoing and that the appellant's actions constituted an attempt to obstruct justice rather than a completed offense. Consequently, the court rejected the arguments as a mere repetition of previously refuted contentions without new factual or legal basis.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 393-bis cod. pen.: An appeal consisting solely of a repetition of arguments already adequately refuted by the appellate court, without new factual or legal references, is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere repetition attempted obstruction police interference criminal procedure spese giustificate dall'uso commerciale difesa contro le pratiche commerciali illecite domanda di rigetto dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 393-bis cod. pen.
ed il mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod.
art. 337 cod. pen
art. 393-bis cod. pen
ed il mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AFRICANO GIOVANNI nato a NOTO il 30/07/1984 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Africano Giovanni OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la sussistenza del dolo del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. ed il mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen. sono inammissibili in quanto costituiscono mera riproposizione di censura adeguatamente confutata, con corretti riferimenti in fatto e diritto, dalla Corte di appello / che ha rilevato come la ricostruzione della vicenda narrata nei motivi di gravame fosse eccentrica rispetto alla reale dinamica dei fatti con completezza e logicità descritti; che proprio su tale smentita ricostruzione il ricorrente fonda i motivi secondo cui l'attività istituzionale fosse stata già conclusa; che la stessa era, invero, in corso proprio in quanto tesa alla verifica della dinamica del sinistro - che aveva interessato l'auto del ricorrente ed altro mezzo auto -, contesto in cui veniva opposta resistenza con minacce rivolte agli operanti attraverso l'utilizzo di una forbice occultata nel pugno di una mano; rilevato che nessuna possibilità di avvertire tale attività istituzionale quale sopruso poteva sussistere; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il