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Ordinanza — n. 25722/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as arguments were already decided by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25722/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Domenico D'Anna inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. D'Anna argued that evidence regarding his evasion and the lack of continuity between two offenses was insufficient, but the lower court had already addressed these points. The appellate court found that the evidence showed D'Anna was not at home during checks and that the two evasions had distinct underlying reasons despite their proximity in time.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductions of issues already examined and decided by the court of appeal, lacking new elements or legal arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reproductive arguments continuity of offenses evasion evidence court costs and fine espulsione di familiari aiuto all'evasione di detenuti allegazioni d'asilo contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANNA DOMENICO nato a CATANIA il 24/02/1976 avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di D'Anna Domenico OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso con cui si deduce l'insussistenza di prove in ordine all'evasione ed il mancato riconoscimento della continuazione con altro identico delitto realizzato ad un mese di distanza da quello per cui è procedimento sono riproduttivi di analoghe questioni già sottoposte al vaglio della Corte di appello che: quanto a prova della responsabilità, ha osservato come il controllo effettuato dagli operanti avesse consentito di accertare che il ricorrente non fosse in casa, circostanza comunicata agli operanti dalla nipote del D'Anna che non aveva alcun motivo per mentire e compromettere il ricorrente; quanto al mancato riconoscimento della continuazione, ha osservato come ben differenti fossero le ragioni alla base delle due evasioni nonostante fossero state commesse a poco tempo di distanza l'una dall'altra; / rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il