Italian court dismisses appeal on murder charge due to lack of subjective intent argument and orders costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Perri Luigi inadmissible, ordering him to pay legal costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding the absence of the crime under Article 369 of the Penal Code and the lack of subjective motivation to be baseless. The appellate court had already established that the appellant voluntarily committed the act by representing events to police, proving the required general intent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 cod. pen.; Art. 369 cod. pen.: The appeal is inadmissible when the appellant reiterates a self-incrimination that the lower court has already ruled constitutes voluntary action with general intent, rendering the arguments manifestly unfounded.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRI LUIGI nato a ROGLIANO il 21/08/1980 avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Perri Luigi e le memorie della difesa con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo con cui si deduce l'insussistenza del delitto di cui all'art. 369 cod. pen. (primo) e l'omessa motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato (secondo) sono manifestamente infondati e riproduttivi di censuri adeguatamente confutate dalla Corte di appello! che ha messo in evidenza come il ricorrente, quanto ad integrazione, avesse reiterato la auto-accusa di omicidio al personale di polizia prontamente intervenuto presso l'abitazione e che ciò fosse stato realizzato volontariamente attraverso la rappresentazione degli eventi su cui si fondava la richiesta di intervento fatta ai militari, evenienza che ha fatto ritenere palese la sussistenza del dolo generico richiesto dalla norma; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06