Italian court dismisses appeal as grounds are inadmissible or manifestly unfounded regarding police statements and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding the inutility of police statements and the lack of objective elements in the crime to be manifestly unfounded or repetitive of previously rejected claims. Consequently, the appellate court's detailed reasoning on the incoherence of the appellant's justifications and the sufficiency of evidence was upheld without further review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 356 c.p.p.: Appeals are inadmissible when grounds are manifestly unfounded, repetitive of prior decisions, or directed at re-evaluating factual findings already conclusively established by the court of first instance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAZIANO PIETRO nato il 23/10/1965 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG 8216/25 ritenuto che il motivo con cui si deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria è manifestamente infondato perché non considera il fatto che le stesse sono state ritenute ininfluenti ai fini dell'accertamento del reato, tenuto conto delle valutazioni espresse sulla inattendibilità delle giustificazioni fornite dall'imputato durante l'esame, ritenute prive di riscontro e incoerenti con la denunciata ragione dell'uscita dall'abitazione; ritenuto, in merito alla valutazione della versione difensiva circa l'assenza dell'elemento oggettivo del reato, che la Corte di appello di Reggio Calabria ha fornito adeguata motivazione dell'accertamento dell'allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare, comprovato dalle modalità con cui è stato eseguito il controllo da parte degli organi di polizia e dalla mancanza di riscontri circa le necessità di ordine medico addotte dall'imputato, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva; ritenuto che il motivo sulla mancata rinnovazione istruttoria è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello spiegato le ragioni dell'inutilità delle richieste di acquisire certificazioni mediche rilasciate in epoca successiva ai fatti;
Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile, avendo la Corte di merito escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della durata dell'evasione e dell'intensità del dolo per la violazione rimasta priva di giustificazioni, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che anche i residui motivi relativi al trattamento sanzionatorio sono tutti manifestamente infondati, oltre che riproduttivi di censure inammissibili in questa sede, perché rivolti a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie non consentita in sede di legittimità, avendo la Corte comunque valutato il motivo di appello rigettandolo nel merito; ritenuto che la memoria difensiva dell'avv.
Telo reitera le stesse argomentazioni, con rilievi inammissibili in questa sede perché investono solo la valutazione delle prove senza la denuncia di effettivi travisamenti del loro contenuto; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025