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Ordinanza — n. 25715/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on resistance to public official charges as lower court already resolved all issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25715/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal by Giuseppe Melluso inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the conviction for resistance to a public official, alleging lack of objective and subjective elements, lack of intent regarding formal concurrence, and denial of general mitigating circumstances. The court ruled that these arguments merely reproduced issues already thoroughly refuted by the Court of Appeal, rendering the appeal without merit.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds cited are merely a reproduction of issues already adequately refuted by the Court of Appeal.

Parole chiave

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resistance to public official inadmissible appeal repetition of refuted issues Cassation procedure procedural dismissal ricusazione del pubblico ministero difesa d'ufficio motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELLUSO GIUSEPPE nato a VIBO VALENTIA il 20/10/1995 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Melluso Giuseppe OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, con cui si censura la sussistenza degli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, del delitto di resistenza a pubblico ufficiale (primo), il dolo in ordine al concorso formale (secondo) e la mancata concessione delle attenuanti generiche (terzo) costituiscono mera riproduzione di questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello (pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/06/