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Ordinanza — n. 25710/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming self-defense against military search, ruling conduct was lawful.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25710/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giorgi Giovanni inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued self-defense under Article 393-bis of the Penal Code, but the lower court found the military's actions during the home search were correct and institutional. Consequently, the court rejected the defense as unfounded and the alternative cause of non-punishment as generic.

Regesto Legislator

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Art. 393-bis c.p.; Art. 131-bis c.p.: The court holds that a claim of self-defense against lawful institutional military searches is manifestly unfounded when the officers' conduct is correct and functional to their duties, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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self-defense claim military home search institutional duties inadmissible appeal Article 393-bis condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 393-bis c.p.
Art. 131-bis c.p.
art. 393-bis cod. pen
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORGI GIOVANNI nato a LOCRI il 07/05/1972 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Giorgi Giovanni OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen. è manifestamente infondato e riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come nessuna critica potesse essere mossa nei confronti dei militari che ebbero ad effettuare il controllo presso l'abitazione ove era ristretto il ricorrente, essendo le condotte degli operanti corrette e funzionali allo svolgimento dei compiti istituzionali e tali da non giustificare la condotta minacciosa posta in essere; rilevato che generica risulta la /1~1a ipotizzata causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (prospettata nel ricorso, questione anche sottratta al vaglio della Corte territoriale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/