Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic second ground and rejected first ground on facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Araldo Mario inadmissible and ordered him to pay costs. The first ground challenging the existence of the crime under Article 337 of the Penal Code was rejected because the lower court correctly identified the appellant's active conduct violating anti-COVID norms and drug seizure laws. The second ground was deemed inadmissible as it was generic and lacked effective criticism of the judgment's reasoning. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was condemned to pay procedural expenses and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the first ground is reproduced by adequately refuted lower court findings and the second ground is generic and lacks effective criticism of the judgment's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARALDO MARIO nato a CROTONE il 25/06/1980 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Araldo Mario OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la sussistenza del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. sul presupposto della passività della condotta asseritamente consistita nel divincolarsi, è riproduttivo di censure adeguatamente smentite dalla Corte di appello /che ha evidenziato i profili che facevano ritenere sussistente la violenza oppositiva del ricorrente nelle fasi ricomprese nell'ambito del controllo operato dai verbalizzanti in ragione della violazione della normativa anti COVID e del sequestro di stupefacente detenuto dal ricorrente (pag. 2 e 3); rilevato che il secondo motivo con cui si deducono vizi di motivazione 1è generico in quanto privo / di effettiva censura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06