Cassation court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific factual or legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Senator Luca inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's decision regarding the non-punishability of an offense under Article 131-bis of the Penal Code and the existence of a crime under Article 337. The court rejected the arguments as generic and repetitive, citing established precedent that appeals must contain precise factual or legal grounds to be admissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 337 cod. pen.: Appeals are inadmissible when grounds are generic and lack specific factual or legal arguments for verification, requiring precise prosecution of reasons rather than mere repetition of lower court reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SENATORE LUCA nato a CROTONE il 09/03/1974 avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Senatore Luca OSSERVA Ritenuto che il primo motivo/ con cui si deduce l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen./ è generico e riproduttivo di censura adeguatamente motivata, avendo la Corte di appello valutato la non scarsa offensività del reato in ragione dell'apprezzato significativo allontanamento dall'abitazione; rilevato che il secondo ed il terzo motivo con cui si censura la sussistenza del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. ed il trattamento sanzionatorig sono generici in quanto privi di effettiva censura; che, infatti, i motivi di ricorso sono inammissibili per genericità allorché gli stessi non contengano la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06