Italian Court dismisses appeal on inadmissibility grounds for non-justified arguments regarding criminal charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued for non-prosecution under specific criminal articles but failed to properly raise these points during the appellate phase, limiting their argument to a minor offense. The court rejected the claim that the sentence was excessive, noting the appellant endangered public safety during flight, and found the appellate court's reasoning sufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 337 cod. pen.: An appeal must be based on grounds properly raised in the appellate proceedings; subordinated requests lacking specific motivation do not trigger a duty to rule, and excessive sentencing claims must be substantiated by evidence of danger to public safety.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERMINARA FRANCESCO nato a CIRO' MARINA il 21/01/1990 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Cerminara Francesco OSSERVA Ritenuto che il primo motivo, con cui si deduce l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale (capo A)‘ è inammissibile in quanto non dedotto in sede di gravame/ove veniva invocata solo in ordine alla contravvenzione in materia di armi contestata al capo B (reato dichiarato estinto per prescrizione); che la sola richiesta formulata nelle conclusioni in subordine nell'atto di appello senza articolata motivazionerche riguardasse il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. non costituisce valido motivo in ordine al quale vi è l'obbligo da parte del Giudice dell'impugnazione a motivare sul punto; rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la sussistenza del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. sul presupposto che la fuga avrebbe realizzato una mera resistenza passiva e il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, è manifestamente infondato e riproduttivo di censure adeguatamente smentite dalla Corte di appello che ha su detti punti evidenziato come / il ricorrente avesse messo in serio pericolo, durante la fuga, l'incolumità di passanti ed utenti della strada, evidenziando come la pena fosse stata contenuta nel minimo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso