Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic and unfounded lack of motivation claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by Nucera Carmelo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's claim regarding the lack of motivation in the lower court's decision to be manifestly unfounded and generic, lacking specific factual or legal criticism. Consequently, the appeal was rejected because it failed to articulate precise reasons for verification as required by established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the alleged lack of motivation is generic and lacks specific factual or legal criticism, failing to propose precise reasons for verification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUCERA CARMELO (CUI 04Y3MCQ) nato a MELITO DI PORTO SALVO il 02/03/1989 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Nucera Carmelo OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce l'assenza di motivazione è manifestamente infondato e generico in quanto di fatto privo di articolata censura nei confronti della sentenza impugnata; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/0