Cassation court dismisses appeal regarding non-prosecution cause, upholding detention due to child custody exception.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Jovanovic Miriana inadmissible, rejecting her claim that the lower court failed to apply the non-prosecution cause under Article 131-bis of the Penal Code. The appellate court had already determined that the prolonged removal of the child constituted a grave offense, justifying the arrest at home measure solely because the defendant was the mother of a five-month-old infant. Consequently, the court upheld the conviction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 276 c.p.p.: The court established that the exception of non-prosecution based on maternal custody does not automatically preclude criminal liability when the removal of the child is prolonged and severe, allowing for the application of arrest at home measures.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOVANOVIC MIRIANA nato a VOGHERA il 20/10/1996 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Jovanovic Miriana OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di analoga censura adeguatamente smentita dalla Corte di appello, che ha evidenziato come la condotta di allontanamento, protrattasi per molte ore (accertatq tra un controllo e l'altro) / dovesse ritenersi grave in ragione del fatto che la misura cautelare degli arresti domiciliari, nonostante l'accertata notevole pericolosità della Jovanovic, fosse stata concessa esclusivamente perché madre di figlio di cinque mesi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/06/