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Ordinanza — n. 25699/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new arguments against established facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25699/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal filed by Attia Essam Lamiy Samhan inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The defense failed to provide new arguments challenging the Court of Appeal's findings regarding the intent of the crime under Article 337 of the Penal Code or the established recidivism. Consequently, the court rejected the appeal because the grievances were merely repetitive of those already adequately refuted by the lower court's detailed reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 606 c.p.p.: Appeals must present new grounds or evidence; repetitive criticisms of established facts render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive arguments rejection Article 337 Penal Code recidivism established facts court costs and fine persecuzione dei Tamil pubblica istigazione a delinquere minaccia all'ordine pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 606 c.p.p.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTIA ESSAM LAMIY SAMHAN nato il 29/06/1998 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Attia Essam Lamiy Samhan OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la sussistenza del dolo del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. e la riconosciuta recidiva, sono riproduttivi di censure adeguatamente smentite dalla Corte di appello cheha su detti punti 152 evidenziato i profili che facevano ritenere sussistente la volontarietà delle condotte oppositive (punto 4.1 pag. 5 e 6) e le ragioni di un accresciuta pericolosità (punto 4.2, pag. 6); che la difesa omette ogni confronto con le ragioni della decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/06