Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25698/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against excessive sentencing as punishment deemed congruous and justified by harm caused.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25698/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Ceesay Foday inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The Court of Appeal had already determined the sentence was appropriate, considering the damage inflicted on public officials. Consequently, the higher court upheld the original judgment as legally sound and free from error.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal challenging the proportionality of a criminal sentence is inadmissible if the lower court's assessment of the penalty's congruity and the resulting harm to public officials is manifestly unfounded.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility proportionality of sentence public officials protection Cassazione ordinanza excessive punishment review sanzioni pecuniarie sanzione amministrativa controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CEESAY FODAY nato il 01/06/1997 avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Ceesay Foday OSSERVA Ritenuto che manifestamente infondato risulta il ricorso che censura la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo, avendo la Corte di appello apprezzato la congruità della pena, appena al di sopra del minimo edittale, pervenendo ad una quantificazione che teneva conto degli effetti lesivi prodotti ai pubblici ufficiali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/06/2