Italian court dismisses appeal claiming home leave authorization prevents escape charge under Art. 385 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by Nabelli Gaby Santa inadmissible, upholding the lower court's conviction for escape. The court found the appellant's claim that a home leave authorization existed was unfounded, noting she had confessed to working at locations incompatible with such authorization and visiting places other than her workplace. Consequently, the court ruled that her actions constituted the crime of escape under Article 385 of the Penal Code, rejecting the argument that the violation only carried a procedural aggravation risk.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 c.p.; Art. 276 c.p.p.: The court holds that leaving a residence under a home leave authorization constitutes the crime of escape if the departure occurs at a time or place incompatible with the authorized activity, regardless of the procedural risk of aggravation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NABELLI GABY SANTA nato il 08/07/1981 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Nabelli Gaby Santa OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si contesta l'integrazione del delitto di cui all'art. 385 cod. pen. in ragione dell'esistenza di idonea autorizzazione a lasciare l'abitazione e sul presupposto che l'eventuale violazione implicherebbe solo il rischio di aggravamento ex art. 276 cod. proc. pen.
è manifestamente infondato; che, invero, quanto alla prospettata autorizzazione, la Corte di appello ha evidenziato come la ricorrente avesse confessato nel corso dell'interrogatorio /. allorché dichiarava di non recarsi al lavoro da molto tempo (l'orario era comunque incompatibile con la prospettata autorizzazione) e di essersi recata in posti differenti dal luogo di lavoro (ufficio postale e farmacia); che in ordine all'ipotizzata mera violazione dell'art. 276 cod. proc. pen., questa Corte ha costantemente ritenuto integrasse il delitto di evasione l'allontanamento della persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari dal luogo in cui è autorizzata a svolgere l'attività lavorativa (Sez. 6, n. 3882 del 14/01/2010, Dierna, Rv. 245811 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0