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Ordinanza — n. 25695/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against sentence reduction as it falls under the new settlement procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25695/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were not applicable to sentences modified under the new settlement procedure. The appellant argued for vitiations of reasoning, but the court noted that the appellate judge's duty is to verify the accuracy of the parties' agreement on legal qualification and sentence amount. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The appeal against a sentence modified pursuant to the settlement procedure is inadmissible if the grounds concern only the application of the agreement reached by the parties, as the appellate court merely verifies compliance with statutory limits.

Parole chiave

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settlement procedure sentence reduction appeal inadmissibility legal qualification procedural costs remissione della pena adeguamento della pena ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Binghiac Ciprian ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale di Catania, ha rideterminato ex art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
ex art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n.
art. 599-bis cod. proc. pen
Binghiac Ciprian ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale di Catania, ha rideterminato ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena in mesi otto e giorni venti di reclusione in ordine al delitto di cui agli artt.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BINGHIAC CIPRIAN nato il 17/07/1984 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Binghiac Ciprian ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale di Catania, ha rideterminato ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena in mesi otto e giorni venti di reclusione in ordine al delitto di cui agli artt. 385 e 337 cod. pen.

2. Il ricorrente deduce vizi di motivazione.

3. Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo i motivi dedotti esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.

4. Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis