Italian Court dismisses appeal on generic mitigation claim due to violence and prior record.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ben Ameur Mohamed inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for generic mitigation, but the lower court had already rejected this based on the violence committed against public officials and the defendant's extensive criminal history. The Supreme Court upheld this decision, finding the appeal's arguments manifestly unfounded and repetitive of issues already adequately refuted by the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal claiming generic mitigation is inadmissible when the lower court has already thoroughly refuted the argument by highlighting the gravity of violent conduct against public officials and the defendant's prior criminal record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN AMEUR MOHAMED nato il 28/07/1985 avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Ben Ameur Mohamed OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui sì deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondato e riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato, oltre all'assenza di elementi positivamente apprezzabili, la gravità della condotta violent esercitata nei confronti dei pubblici ufficiali, tale da necessitare l'intervento di altre_ pattuglia a supporto, e i plurimi precedenti penali della medesima indole gravanti sul ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/06