Cassation appeal dismissed de plano for failing to cite admissible grounds under 2017 procedural code amendments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Zakaria Benlaroui's appeal inadmissible de plano because his arguments did not fall within the specific grounds permitted for challenging sentencing decisions. The defense raised general defects in reasoning, but the court noted that post-2017 procedural reforms restrict appeals to issues like the defendant's will, legal qualification, or penalty legality. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against sentencing decisions must strictly adhere to the limited grounds enumerated in the procedural code following legislative amendments, excluding general defects in reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENLAROUI ZAKARIA (CUI 06UCE9Y) nato il 06/08/1998 avverso la sentenza del 11/12/2024 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Benlaroui Zakaria impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Busto Arsizio che gli ha applicato la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. pen.
2. La difesa deduce vizi di motivazione della decisione impugnata;
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il