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Ordinanza — n. 25688/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to meet strict pleading requirements under new procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25688/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the defendant failed to cite grounds permitted under the amended criminal procedure code. The defense argued for an incorrect legal qualification of the facts, but the court ruled this ground is only admissible if the error is immediately obvious or manifestly erroneous. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444, 448 c.p.p.; Appeals against plea-bargain sentencing judgments are strictly limited to specific grounds, and challenges to the legal qualification of facts are inadmissible unless the error is immediately obvious or manifestly erroneous.

Parole chiave

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criminal procedure appeal legal qualification error inadmissible de plano plea bargain sentencing manifestly erroneous error espatrio illegale insufficiente esame delle censure formali eccezione di illegalità

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Ruggieri Giuseppe impugna la sentenza ex art. 444 cod.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Legge n. 103 del 2017
art. 444 cod. proc. pen
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Ruggieri Giuseppe impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 385 cod. pen
del Tribunale di Bari che ha applicato la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani
Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta
254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv.
Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERI GIUSEPPE nato a MOLA DI BARI il 10/03/1984 avverso la sentenza del 19/02/2025 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Ruggieri Giuseppe impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Bari che ha applicato la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen.

2. La difesa deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr.

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). La contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, invero, risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti nella parte in cui rappresenta l'adesione al precedente accordo data dal P.M.; si deve ribadire che l'erronea qualificazione giuridica può essere fatta valere con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153), mentre non è consentito, alla luce della modifica normativa, contestare, senza giustificarla, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ritenuta nella sentenza di patteggiamento, della quale, in sostanza, si denunciano - come nel caso in esame - inammissibili vizi di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec