Criminal appeal dismissed as grounds are inadmissible under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Di Giorgi Sebastiano Danilo inadmissible, ruling that the alleged defects in reasoning were not appealable under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a review of the appellate court's sentence reduction, but the court determined that the parties had already reached a settlement regarding the legal qualification and penalty amount. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The appeal against a sentence resulting from a settlement under Article 599-bis is inadmissible if the grounds concern only the joint evaluation of the conduct and penalty, as the appellate judge's duty is limited to verifying compliance with statutory limits.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIORGI SEBASTIANO DANILO (CUI 01EWCYM) nato a CATANIA il 20/08/1974 avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Di Giorgi Sebastiano Danilo ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale di Catania, ha rideterminato/ ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena in un anno di reclusione in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen.
2. Il ricorrente deduce vizi di motivazione.
3. Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo i motivi dedotti esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.
4. Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena.
5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso