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Ordinanza — n. 25685/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding non-punishability claim due to lack of sufficient distance from authorized location.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25685/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the non-punishability claim. The appellant argued for non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code, but the appellate court found the factual description of the conduct inconsistent with the alleged brief departure. The court reasoned that the distance between the two locations was not negligible, thereby negating the condition of 'insignificant offensiveness' required for the exemption.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; The exemption from punishment under Article 131-bis of the Penal Code requires the act to be of insignificant offensiveness, which is negated when the duration of separation from the authorized location is not trivial given the distance involved.

Parole chiave

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non-punishability exemption insignificant offensiveness custodial bond violation distance assessment Article 131-bis Penal Code espatrio illegale insufficiente inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan misura di allontanamento nel diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BATTISTA FRANCESCO nato a PESCARA il 18/01/1989 avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Di Battista Francesco OSSERVA Ritenuto che non illogica risulta la motivazione resa dalla Corte di appello, da leggere in uno a quella del Tribunale, in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., essendo stata esclusa la scarsa offensività del fatto alla luce della accertata modalità della condotta che, contrariamente a quanto dedotto in sede di gravame, non era consistita in un breve allontanamento dal luogo dove era autorizzato a permanere, in tal senso recependo la descrizione della sentenza del Tribunale che, proprio sulla base della distanza intercorrente tra i due luoghi, aveva escluso che il tempo di sottrazione al vincolo custodiale fosse irrisorio (pag. 4 sentenza del Tribunale di Vasto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/06/