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Ordinanza — n. 25683/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding attempted coercion of medical staff for excessive medication administration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25683/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Boschin Giulia inadmissible, upholding the lower court's conviction. The appellant argued that the facts did not constitute the crime of attempted coercion under Article 336 of the Penal Code. The court rejected this, noting the trial court correctly identified that the threat, though different in content, targeted the nurse to force administration of therapy beyond prescribed limits, which legally excludes mere coercion. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 336 cod. pen.; The court's analysis of the case file demonstrates that a threat directed at a medical professional to compel the administration of medication beyond prescribed limits constitutes the crime of attempted coercion, rather than a mere threat.

Parole chiave

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attempted coercion medical staff excessive medication Article 336 Penal Code inadmissible appeal criminal procedure threat interpretation usurpazione d'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 336 cod. pen.
art. 336 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCHIN GIULIA nato a TRIESTE il 16/06/1997 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Boschin Giulia OSSERVA Ritenuto che il primo motivolcon cui si deduce violazione di legge quanto al ritenuto delitto di cui all'art. 336 cod. pen. itende ad una differente rilettura del compendio processuale che la Corte di appello, attraverso l'analisi degli atti del fascicolo utilizzabile per il rito prescelto, ha dimostrato di aver correttamente e con completezza effettuato, rilevando come, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa nei motivi di gravame, la minaccia, pur di contenuto differente rispetto a quella riportata nella imputazione invero rivolta all'agente di polizia penitenziaria, aveva comunque riguardato l'infermiere per costringerlo ad una somministrazione della terapia in misura superiore rispetto a quella prescritta, evenienza che esclude la possibilità di inquadrare la condotta in una mera minaccia; rilevato che il secondo motivo, che muove dalla smentita ricostruzione prospettata in fatto, con cui si deduce l'assenza degli elementi costitutivi del reato contestato, è riproduttivo di analogo motivo confutato dalla Corte di appello con corretti riferimenti ai dati processuali e giuridici (pagg. 4 e 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i