Italian Supreme Court dismisses appeal for genericity and failure to address specific sentencing arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Ionut Razvan Suvac's appeal inadmissible due to the generic nature of his first ground and the failure to address specific sentencing arguments in his second ground. The appellant argued for reduced punishment under Article 336 of the Penal Code, but the Court found his criticisms lacked factual specificity and were contradicted by the lower court's findings on violent conduct. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 336 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and fail to provide a precise factual or legal basis for verification, or if they concern issues already adequately addressed by the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUVAC IONUT RAZVAN nato il 17/12/1999 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Suvac Ionut Razvan OSSERVA Ritenuto che il primo motivo/con cui si deducono vizi di motivazione in ordine al delitto di cui all'art. 336 cod. pen. è generico in quanto privo di effettiva censura; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato che il secondo motivo, con cui si censura il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, risulta riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello /che ha messo in evidenza le modalità della condotta violenta e l'assenza di elementi che deponessero per una sua attenuazione anche attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; rilevato che il terzo ed il quarto motivo costituiscono doglianze non sottoposte all'attenzione della Corte di appello tenuto conto che, quanto elkssibilità di richiedere l'ulteriore riduzione di un terzo in ipotesi di rinuncia all'impugnazione, la relativa norma era già in vigore al momento della proposta impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso